Art. 14.
(Raccolta di deleghe e voto
per corrispondenza).

      1. In deroga all'articolo 2372 del codice civile, alle associazioni dei dipendenti azionisti è consentita la raccolta di deleghe di voto secondo quanto stabilito dagli articoli da 136 a 144 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
      2. Le associazioni dei dipendenti azionisti possono raccogliere deleghe di voto esclusivamente tra i propri soci. La delega è rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione.
      3. L'associato non è tenuto a conferire la delega.
      4. L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformità alle indicazioni espresse da ciascun associato nel modulo di delega di cui all'articolo 142 del citato

 

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testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
      5. Il diritto di voto può essere esercitato anche nelle forme e nelle modalità stabilite dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
      6. Per la validità delle operazioni di voto le azioni dei singoli lavoratori, anche se costituite in pegno a favore di soggetti che abbiano erogato finanziamenti per l'attuazione del piano di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 6, devono rimanere depositate senza soluzione di continuità, dalla data del loro acquisto alla data delle singole assemblee, presso la società datrice di lavoro ovvero presso una banca da questa indicata. Il deposito è a titolo gratuito. Almeno cinque giorni prima di ogni assemblea la banca depositaria provvede a trasmettere alla società l'elenco dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto e delle quote azionarie da essi detenute.